Art. 142
Applicazione dei criteri di esclusione e durata dell’esclusione
In vigore dal 29 ott 2012
Applicazione dei criteri di esclusione e durata dell’esclusione
( del regolamento finanziario)
1. Per determinare la durata dell’esclusione e garantire il rispetto del principio di proporzionalità, l’istituzione responsabile tiene segnatamente conto della gravità dei fatti, con particolare riguardo alla loro incidenza sugli interessi finanziari e sull’immagine dell’Unione, del tempo trascorso, della durata e frequenza del reato, del dolo o del grado di negligenza del soggetto interessato e delle misure da questo adottate per porre rimedio alla situazione.
Al momento di determinare il periodo di esclusione, l’istituzione responsabile dà al candidato o all’offerente interessato la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.
Quando il periodo di esclusione è determinato, conformemente al diritto applicabile, da autorità od organismi di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, la Commissione applica tale periodo fino alla durata massima stabilita all’, paragrafo 4, del regolamento finanziario. Il periodo di cui all’, paragrafo 4, del regolamento finanziario è fissato a un massimo di cinque anni a decorrere dalle seguenti date:
a)
nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento finanziario: dalla data della sentenza passata in giudicato;
b)
nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, quando l’inadempienza riguarda appalti con l’istituzione interessata: dalla data in cui è stata commesso l’illecito o, nell’evenienza di illeciti continuati o ripetuti, dalla data in cui l’illecito è cessato.
Ai fini del terzo comma, lettera b), se l’inadempienza professionale grave è stata accertata da una decisione di un’autorità pubblica o di un’organizzazione internazionale, fa fede la data della decisione.
Tale periodo di esclusione può essere aumentato a dieci anni in caso di recidiva intervenuta entro cinque anni dalla data di cui al terzo comma, lettere a) e b), fatto salvo il paragrafo 1.
2. I candidati e gli offerenti sono esclusi dalla procedura di aggiudicazione di un appalto e dalla procedura di concessione di una sovvenzione finché si trovano in una delle situazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento finanziario.
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