Art. 144

Banca dati centrale sull’esclusione

In vigore dal 29 ott 2012
Banca dati centrale sull’esclusione ( del regolamento finanziario) 1.   Le istituzioni, le agenzie esecutive e gli organismi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento finanziario trasmettono alla Commissione, nella forma da questa indicata, informazioni sull’identità dei terzi che si trovano in una delle situazioni di cui all’, all’, all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario, sui motivi dell’esclusione e sulla durata del periodo di esclusione. Inoltre, essi trasmettono informazioni riguardanti le persone dotate di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti dei terzi aventi personalità giuridica, se tali persone si trovano in una delle situazioni di cui all’, all’, all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario. Le autorità e gli organismi di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario trasmettono alla Commissione, nella forma da questa indicata, informazioni riguardanti l’identità dei terzi che si trovano in una delle situazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario, se il loro comportamento ha leso gli interessi finanziari dell’Unione, e delle persone dotate di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di terzi aventi personalità giuridica, quali: a) la natura della condanna subita; b) la durata del periodo di esclusione dalle procedure d’appalto, se applicabile. 2.   Le istituzioni, le agenzie, le autorità e gli organismi di cui al paragrafo 1 designano le persone autorizzate a trasmettere alla Commissione e a ricevere da questa le informazioni figuranti nella banca dati. Nel caso delle istituzioni, delle agenzie, delle autorità e degli organismi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le persone designate trasmettono al più presto le informazioni al contabile della Commissione e chiedono, se necessario, l’immissione, la modifica o la soppressione di dati figuranti nella banca dati. Nel caso delle autorità e degli organismi di cui all’, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le persone designate trasmettono le informazioni richieste all’ordinatore della Commissione responsabile del programma o dell’azione, entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza. Il contabile della Commissione immette, modifica o sopprime i dati nella banca dati. Mediante un protocollo di sicurezza, egli trasmette mensilmente alle persone designate i dati convalidati contenuti nella banca dati. 3.   Le istituzioni, le agenzie, le autorità e gli organismi di cui al paragrafo 1 certificano alla Commissione che le informazioni da essi comunicate sono state raccolte e trasmesse nel rispetto dei principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 45/2001 e nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) riguardanti la protezione dei dati personali. In particolare, essi informano in anticipo i terzi o le persone di cui al paragrafo 1 che i loro dati possono essere inclusi nella banca dati ed essere comunicati dalla Commissione alle persone designate di cui al paragrafo 2. Essi aggiornano, se necessario, le informazioni trasmesse in seguito alla rettifica o cancellazione o modifica dei dati. Ogni persona figurante nella banca dati ha il diritto di essere informata dei dati in essa contenuti che la riguardano, su domanda presentata al contabile della Commissione. 4.   Gli Stati membri adottano adeguati provvedimenti per assistere la Commissione ai fini di un’efficace gestione della banca dati, nel rispetto della direttiva 95/46/CE. Negli accordi con le autorità dei paesi terzi e con tutti gli organismi di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, vengono stabilite opportune disposizioni per assicurare il rispetto del presente articolo e dei principi riguardanti la protezione dei dati personali.
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Banca dati centrale sull’esclusione (Art. 144 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo