Art. 108
Diciture obbligatorie e trasmissione al contabile degli ordini di pagamento
In vigore dal 29 ott 2012
Diciture obbligatorie e trasmissione al contabile degli ordini di pagamento
( del regolamento finanziario)
1. L’ordine di pagamento indica quanto segue:
a)
l’esercizio d’imputazione;
b)
l’articolo del bilancio e, se del caso, qualsiasi altra suddivisione pertinente;
c)
i riferimenti all’impegno giuridico che apre il diritto al pagamento;
d)
i riferimenti all’impegno di bilancio sul quale va imputato;
e)
l’importo da pagare, espresso in euro;
f)
il nome, l’indirizzo e le coordinate bancarie del beneficiario;
g)
l’oggetto della spesa;
h)
il modo di pagamento;
i)
l’iscrizione dei beni negli inventari a norma dell’.
2. L’ordine di pagamento è datato e firmato dall’ordinatore responsabile, quindi trasmesso al contabile.
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