Art. 108 · Diciture obbligatorie e trasmissione al contabile degli ordini di pagamento

Art. 108

Diciture obbligatorie e trasmissione al contabile degli ordini di pagamento

In vigore dal 29 ott 2012
Diciture obbligatorie e trasmissione al contabile degli ordini di pagamento ( del regolamento finanziario) 1.   L’ordine di pagamento indica quanto segue: a) l’esercizio d’imputazione; b) l’articolo del bilancio e, se del caso, qualsiasi altra suddivisione pertinente; c) i riferimenti all’impegno giuridico che apre il diritto al pagamento; d) i riferimenti all’impegno di bilancio sul quale va imputato; e) l’importo da pagare, espresso in euro; f) il nome, l’indirizzo e le coordinate bancarie del beneficiario; g) l’oggetto della spesa; h) il modo di pagamento; i) l’iscrizione dei beni negli inventari a norma dell’. 2.   L’ordine di pagamento è datato e firmato dall’ordinatore responsabile, quindi trasmesso al contabile.
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