Art. 235

Organizzazione contabile

In vigore dal 29 ott 2012
Organizzazione contabile ( del regolamento finanziario) 1.   Il contabile di ogni istituzione e organismo di cui all’ del regolamento finanziario elabora e tiene aggiornata una documentazione che descrive l’organizzazione e le procedure contabili della propria istituzione o del proprio organismo. 2.   Le entrate e le spese di bilancio sono registrate nel sistema informatico di cui all’ secondo la natura economica dell’operazione, in entrate o in spese correnti o in capitale.
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Organizzazione contabile (Art. 235 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo