Art. 233
Conto di risultato dell’esecuzione del bilancio
In vigore dal 29 ott 2012
Conto di risultato dell’esecuzione del bilancio
( del regolamento finanziario)
1. Il conto di risultato dell’esecuzione del bilancio comporta quanto segue:
a)
un’informazione sulle entrate comprendente:
i)
l’evoluzione delle previsioni del bilancio in entrate;
ii)
l’esecuzione del bilancio in entrate;
iii)
l’evoluzione dei diritti accertati;
b)
informazioni che illustrano l’evoluzione della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili;
c)
informazioni che illustrano l’impiego della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili;
d)
informazioni sull’evoluzione degli impegni ancora da pagare, riportati dall’esercizio precedente o impegnati nel corso dell’esercizio.
2. Per quanto riguarda le informazioni sulle entrate, è unito anche uno stato dal quale risulta, per ciascuno Stato membro, la ripartizione degli importi ancora da recuperare alla fine dell’esercizio corrispondenti a risorse proprie coperte da un ordine di riscossione.
Storico versioni
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