Art. 233 · Conto di risultato dell’esecuzione del bilancio

Art. 233

Conto di risultato dell’esecuzione del bilancio

In vigore dal 29 ott 2012
Conto di risultato dell’esecuzione del bilancio ( del regolamento finanziario) 1.   Il conto di risultato dell’esecuzione del bilancio comporta quanto segue: a) un’informazione sulle entrate comprendente: i) l’evoluzione delle previsioni del bilancio in entrate; ii) l’esecuzione del bilancio in entrate; iii) l’evoluzione dei diritti accertati; b) informazioni che illustrano l’evoluzione della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili; c) informazioni che illustrano l’impiego della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili; d) informazioni sull’evoluzione degli impegni ancora da pagare, riportati dall’esercizio precedente o impegnati nel corso dell’esercizio. 2.   Per quanto riguarda le informazioni sulle entrate, è unito anche uno stato dal quale risulta, per ciascuno Stato membro, la ripartizione degli importi ancora da recuperare alla fine dell’esercizio corrispondenti a risorse proprie coperte da un ordine di riscossione.
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