Art. 235
Organizzazione contabile
In vigore dal 29 ott 2012
Organizzazione contabile
( del regolamento finanziario)
1. Il contabile di ogni istituzione e organismo di cui all’ del regolamento finanziario elabora e tiene aggiornata una documentazione che descrive l’organizzazione e le procedure contabili della propria istituzione o del proprio organismo.
2. Le entrate e le spese di bilancio sono registrate nel sistema informatico di cui all’ secondo la natura economica dell’operazione, in entrate o in spese correnti o in capitale.
Storico versioni
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