Art. 12
Immissione in libera pratica
In vigore dal 26 ott 2012
Immissione in libera pratica
Le partite possono essere immesse in libera pratica solo se l'operatore del settore alimentare e dei mangimi o un suo rappresentante presenta alle autorità doganali la dichiarazione di cui all', paragrafo 1, che:
(a)
è stata debitamente vidimata dall’autorità competente del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato; e
(b)
dimostra l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui all’ e i risultati favorevoli di questi ultimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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