Art. 12 · Immissione in libera pratica

Art. 12

Immissione in libera pratica

In vigore dal 26 ott 2012
Immissione in libera pratica Le partite possono essere immesse in libera pratica solo se l'operatore del settore alimentare e dei mangimi o un suo rappresentante presenta alle autorità doganali la dichiarazione di cui all', paragrafo 1, che: (a) è stata debitamente vidimata dall’autorità competente del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato; e (b) dimostra l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui all’ e i risultati favorevoli di questi ultimi.
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