Art. 5

Dichiarazione

In vigore dal 26 ott 2012
Dichiarazione 1.   Le partite dei prodotti di cui all' sono accompagnate da una dichiarazione valida elaborata e firmata a norma dell'. 2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1: (a) attesta che i prodotti sono conformi alla legislazione vigente in Giappone; e (b) specifica se ai prodotti si applicano o non si applicano le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese. 3.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che: (a) il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011; o (b) il prodotto, diverso da tè e funghi provenienti dalla prefettura di Shizuoka e diverso da funghi provenienti dalla prefettura di Yamanashi, proviene da o viene spedito da una prefettura diversa da Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate; o (c) il prodotto proviene da o viene spedito da Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non figura nell'allegato IV di questo regolamento (e pertanto non è richiesta un'analisi prima dell'esportazione); o (d) che il prodotto è spedito dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito; o (e) nel caso di tè e funghi provenienti dalla prefettura di Shizuoka, funghi provenienti da Yamanashi, prodotti da essi derivati o mangimi e alimenti composti contenenti oltre il 50 % di questi prodotti, esso è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi; o (f) se il prodotto di cui all'allegato IV di questo regolamento proviene dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate o è un mangime o alimento composto contenente oltre il 50 % di questi prodotti, esso è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi. L'elenco di prodotti di cui all'allegato IV non pregiudica le prescrizioni del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (7); o (g) se non è noto l'origine del prodotto o degli ingredienti presenti ad un livello superiore al 50% ,il prodotto è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi. 4.   Il paragrafo 3, lettera f), si applica anche ai prodotti catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture ivi elencate, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.
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