Art. 5
Dichiarazione
In vigore dal 26 ott 2012
Dichiarazione
1. Le partite dei prodotti di cui all' sono accompagnate da una dichiarazione valida elaborata e firmata a norma dell'.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1:
(a)
attesta che i prodotti sono conformi alla legislazione vigente in Giappone; e
(b)
specifica se ai prodotti si applicano o non si applicano le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese.
3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:
(a)
il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011; o
(b)
il prodotto, diverso da tè e funghi provenienti dalla prefettura di Shizuoka e diverso da funghi provenienti dalla prefettura di Yamanashi, proviene da o viene spedito da una prefettura diversa da Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate; o
(c)
il prodotto proviene da o viene spedito da Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non figura nell'allegato IV di questo regolamento (e pertanto non è richiesta un'analisi prima dell'esportazione); o
(d)
che il prodotto è spedito dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito; o
(e)
nel caso di tè e funghi provenienti dalla prefettura di Shizuoka, funghi provenienti da Yamanashi, prodotti da essi derivati o mangimi e alimenti composti contenenti oltre il 50 % di questi prodotti, esso è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi; o
(f)
se il prodotto di cui all'allegato IV di questo regolamento proviene dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate o è un mangime o alimento composto contenente oltre il 50 % di questi prodotti, esso è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi. L'elenco di prodotti di cui all'allegato IV non pregiudica le prescrizioni del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (7); o
(g)
se non è noto l'origine del prodotto o degli ingredienti presenti ad un livello superiore al 50% ,il prodotto è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi.
4. Il paragrafo 3, lettera f), si applica anche ai prodotti catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture ivi elencate, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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