Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 26 ott 2012
Campo di applicazione Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 3954/87 (6) del Consiglio originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi: (a) i prodotti che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011; (b) i prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011; (c) le bevande alcoliche di cui ai codici NC da 2203 a 2208 ; (d) le scorte personali di mangimi e alimenti di origine animale di cui all' del regolamento (CE) 206/2009; (e) le scorte personali di mangimi e alimenti diversi da quelli di origine animale, di impiego non commerciale e destinate ad un privato per consumi o usi personali. In caso di dubbi l'onere della prova incombe al destinatario della spedizione.
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