Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 ott 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, per "misure transitorie previste dalla legislazione giapponese" si intendono le misure transitorie adottate dalle autorità giapponesi il 24 febbraio 2012 relative ai livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all’allegato III.
Per "spedizione" si intende la quantità di qualsiasi mangime o alimento che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, della stessa classe e descrizione, oggetto dello stesso documento o degli stessi documenti, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dalla stessa prefettura o dalle stesse prefetture del Giappone nei limiti della dichiarazione di cui all'.
Storico versioni
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