Art. 6
Redazione e firma della dichiarazione
In vigore dal 26 ott 2012
Redazione e firma della dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all' è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato I.
2. Per i prodotti di cui all’, paragrafo 3, lettere a), b), c), o d) la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente o da un rappresentante autorizzato di un organismo autorizzato dall’autorità giapponese competente sotto l’autorità e la supervisione dell’autorità giapponese competente.
3. Per i prodotti di cui all’, paragrafo 3, lettere e), f) e g) la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del Giappone ed è accompagnata da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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