Art. 10
Controlli ufficiali
In vigore dal 26 ott 2012
Controlli ufficiali
1. Le autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano:
(a)
controlli documentali su tutte le partite di prodotti di cui all';
(b)
controlli di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio per verificare la presenza di cesio-134 e cesio-137, su 5 % delle partite.
2. Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale per un massimo di cinque giorni lavorativi in attesa che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio.
3. Qualora i risultati delle analisi di laboratorio provino che le garanzie fornite nella dichiarazione sono false, la dichiarazione è ritenuta non valida e la partita di alimenti e mangimi non è conforme alle disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni
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