Art. 6

In vigore dal 26 ott 2012
1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni standard sulla qualità concernenti i dati in materia di: a) ricerca e sviluppo (R&S); b) stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo; c) innovazione. Per quanto riguarda le statistiche sulla ricerca e lo sviluppo, sono redatte relazioni sulla qualità separate per il settore delle imprese commerciali, il settore pubblico e il settore dell’istruzione superiore. Per il settore privato senza scopo di lucro, le relazioni sulla qualità sono redatte solo se le spese di R&S in questo settore sono superiori al 5 % del totale delle spese nazionali per la R&S. 3.   Le relazioni sulla qualità sono redatte dagli Stati membri secondo le norme stabilite nell’allegato III e coprono i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. 4.   Per le statistiche sulla ricerca e lo sviluppo e quelle sugli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo, la prima relazione sulla qualità deve essere redatta per i dati relativi all’anno di riferimento 2011 e presentata entro il 31 ottobre 2013. Per le statistiche in materia di innovazione, la prima relazione sulla qualità deve essere redatta per i dati relativi all’anno di riferimento 2012 e presentata entro il 31 ottobre 2014. Le relazioni sulla qualità successive devono essere presentate alla Commissione (Eurostat) ogni due anni, entro 22 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono stati rilevati i dati.
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