Art. 2
In vigore dal 26 ott 2012
1. Il presente regolamento ha per oggetto le seguenti statistiche:
a)
le statistiche in materia di ricerca e sviluppo (R&S);
b)
le statistiche sugli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo;
c)
le statistiche in materia di innovazione;
d)
le statistiche sulle risorse umane impiegate nei settori della scienza e della tecnologia, comprese le statistiche sulla ripartizione per sesso e sulla mobilità, le statistiche sui brevetti, le statistiche sulle industrie ad alta tecnologia e sui servizi basati sulla conoscenza e altre statistiche in materia di scienza e tecnologia.
Gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto delle rilevazioni, le ripartizioni dei risultati, la frequenza di rilevazione, i termini per la trasmissione dei dati e il periodo di riferimento sono specificati negli allegati I e II.
Per i settori di cui alla lettera d) del primo comma, i dati necessari sono ottenuti da fonti statistiche o da altre fonti di dati, come indicato nell’allegato I, sezione 3.
2. Gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto delle rilevazioni, le ripartizioni dei risultati, la frequenza di rilevazione, i termini per la trasmissione dei dati e le altre caratteristiche specificate negli allegati I e II sono riveduti con periodicità regolare, se del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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