Art. 2

In vigore dal 26 ott 2012
1.   Il presente regolamento ha per oggetto le seguenti statistiche: a) le statistiche in materia di ricerca e sviluppo (R&S); b) le statistiche sugli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo; c) le statistiche in materia di innovazione; d) le statistiche sulle risorse umane impiegate nei settori della scienza e della tecnologia, comprese le statistiche sulla ripartizione per sesso e sulla mobilità, le statistiche sui brevetti, le statistiche sulle industrie ad alta tecnologia e sui servizi basati sulla conoscenza e altre statistiche in materia di scienza e tecnologia. Gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto delle rilevazioni, le ripartizioni dei risultati, la frequenza di rilevazione, i termini per la trasmissione dei dati e il periodo di riferimento sono specificati negli allegati I e II. Per i settori di cui alla lettera d) del primo comma, i dati necessari sono ottenuti da fonti statistiche o da altre fonti di dati, come indicato nell’allegato I, sezione 3. 2.   Gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto delle rilevazioni, le ripartizioni dei risultati, la frequenza di rilevazione, i termini per la trasmissione dei dati e le altre caratteristiche specificate negli allegati I e II sono riveduti con periodicità regolare, se del caso.
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