Art. 5

In vigore dal 26 ott 2012
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le variabili di cui agli allegati I e II, compresi i dati riservati, utilizzando la norma tecnica stabilita dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri. Gli Stati membri possono, su base volontaria, trasmettere alla Commissione (Eurostat) le registrazioni di singoli dati sulle statistiche in materia di innovazione utilizzando la norma tecnica stabilita dalla Commissione (Eurostat).
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