Art. 3

In vigore dal 26 ott 2012
Gli Stati membri acquisiscono i dati necessari utilizzando una combinazione di fonti diverse, come indagini per campione, fonti di dati amministrativi e altre fonti di dati. Queste ultime devono essere almeno equivalenti, per quanto riguarda la qualità o le procedure di stima statistica, alle indagini per campione o alle fonti di dati amministrativi.
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