Art. 87
Controlli relativi agli impegni
In vigore dal 25 ott 2012
Controlli relativi agli impegni
1. Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore responsabile verifica quanto segue:
a)
l'esattezza dell'imputazione di bilancio;
b)
la disponibilità degli stanziamenti;
c)
la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nonché a qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e di qualsiasi altro regolamento;
d)
il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. L'adeguatezza dei versamenti di prefinanziamenti, il relativo importo e lo scadenzario generale dei pagamenti sono proporzionati alla durata prevista, allo stato di avanzamento dell'esecuzione e ai rischi finanziari che tale prefinanziamento comporta.
2. Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico tramite firma materiale o elettronica, l'ordinatore verifica quanto segue:
a)
la copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio;
b)
la regolarità e la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nonché a qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e di qualsiasi altro regolamento;
c)
il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i controlli applicabili ai diversi impegni.
Storico versioni
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