Art. 87

Controlli relativi agli impegni

In vigore dal 25 ott 2012
Controlli relativi agli impegni 1.   Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore responsabile verifica quanto segue: a) l'esattezza dell'imputazione di bilancio; b) la disponibilità degli stanziamenti; c) la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nonché a qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e di qualsiasi altro regolamento; d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. L'adeguatezza dei versamenti di prefinanziamenti, il relativo importo e lo scadenzario generale dei pagamenti sono proporzionati alla durata prevista, allo stato di avanzamento dell'esecuzione e ai rischi finanziari che tale prefinanziamento comporta. 2.   Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico tramite firma materiale o elettronica, l'ordinatore verifica quanto segue: a) la copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio; b) la regolarità e la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nonché a qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e di qualsiasi altro regolamento; c) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i controlli applicabili ai diversi impegni.
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Controlli relativi agli impegni (Art. 87 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo