Art. 89
Ordinazione delle spese
In vigore dal 25 ott 2012
Ordinazione delle spese
1. L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore responsabile, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione.
Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l'analisi dei rischi da parte dell'ordinatore, quest'ultimo può ordinare l'applicazione di un sistema di addebito diretto.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti l'ordinazione delle spese, inclusa la definizione dei dati obbligatori sugli ordini di pagamento e le verifiche degli stessi da parte dell'ordinatore.
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