Art. 88
Liquidazione delle spese
In vigore dal 25 ott 2012
Liquidazione delle spese
1. La liquidazione di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore responsabile:
a)
verifica l'esistenza dei diritti del creditore;
b)
determina o verifica l'esistenza e l'importo del credito;
c)
verifica le condizioni di esigibilità del credito.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla definizione di norme dettagliate concernenti la liquidazione delle spese, inclusi l'ordine di pagamento per le spese del personale e per i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale di appalti pubblici e sovvenzioni, la menzione "conforme ai fatti" per i prefinanziamenti e la forma del "visto per pagamento" e della menzione "conforme ai fatti".
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