Art. 87 · Controlli relativi agli impegni

Art. 87

Controlli relativi agli impegni

In vigore dal 25 ott 2012
Controlli relativi agli impegni 1.   Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore responsabile verifica quanto segue: a) l'esattezza dell'imputazione di bilancio; b) la disponibilità degli stanziamenti; c) la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nonché a qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e di qualsiasi altro regolamento; d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. L'adeguatezza dei versamenti di prefinanziamenti, il relativo importo e lo scadenzario generale dei pagamenti sono proporzionati alla durata prevista, allo stato di avanzamento dell'esecuzione e ai rischi finanziari che tale prefinanziamento comporta. 2.   Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico tramite firma materiale o elettronica, l'ordinatore verifica quanto segue: a) la copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio; b) la regolarità e la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nonché a qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e di qualsiasi altro regolamento; c) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i controlli applicabili ai diversi impegni.
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