Art. 167

Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE

In vigore dal 25 ott 2012
Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE Al SEAE si applicano le procedure di cui all'articolo 319 TFUE e agli del presente regolamento. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organismi competenti.
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Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE (Art. 167 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo