Art. 167 · Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE

Art. 167

Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE

In vigore dal 25 ott 2012
Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE Al SEAE si applicano le procedure di cui all'articolo 319 TFUE e agli del presente regolamento. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organismi competenti.
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