Art. 168

Disposizioni particolari riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia

In vigore dal 25 ott 2012
Disposizioni particolari riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia 1.   Le disposizioni delle parti prima e terza, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo, si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui alla normativa sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nonché alle entrate. 2.   Le operazioni gestite direttamente dalla Commissione sono eseguite secondo le disposizioni delle parti prima e terza.
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Disposizioni particolari riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (Art. 168 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo