Art. 170
Impegni accantonati globali relativi agli stanziamenti del FEAGA
In vigore dal 25 ott 2012
Impegni accantonati globali relativi agli stanziamenti del FEAGA
1. La Commissione rimborsa le spese del FEAGA sostenute dagli Stati membri.
2. Le decisioni della Commissione che stabiliscono l'importo dei rimborsi di tali spese costituiscono impegni accantonati globali, entro i limiti del totale degli stanziamenti iscritti per il FEAGA.
3. Le spese di gestione corrente del FEAGA possono, a partire dal 15 novembre dell'esercizio, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non superano tuttavia i tre quarti del totale dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Riguardano unicamente spese il cui principio si fonda su un atto di base esistente.
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