Art. 164

Calendario della procedura di discarico

In vigore dal 25 ott 2012
Calendario della procedura di discarico 1.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione, entro il 15 maggio dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n. 2.   Se la data di cui al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita. 3.   Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, la Commissione si adopera per adottare, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.
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