Art. 163

Relazioni speciali della Corte dei conti

In vigore dal 25 ott 2012
Relazioni speciali della Corte dei conti 1.   La Corte dei conti trasmette all'istituzione o all'organismo interessati le eventuali osservazioni che, a suo avviso, dovrebbero figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Entro due mesi e mezzo dalla trasmissione di dette osservazioni, l'istituzione o l'organismo interessati comunicano alla Corte dei conti le proprie eventuali risposte a tali osservazioni. Una volta ricevute le risposte dell'istituzione o dell'organismo interessati, la Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale. Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni o degli organismi interessati sono immediatamente trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali decidono, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi. La Corte dei conti adotta tutti i provvedimenti necessari affinché le risposte alle sue osservazioni da parte delle istituzioni o degli organismi interessati siano pubblicate unitamente alla relazione speciale. 2.   I pareri di cui all'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, TFUE che non riguardano proposte o progetti nell'ambito della procedura di consultazione legislativa possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Corte dei conti decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l'istituzione che ha chiesto il parere o l'istituzione cui il parere si riferisce. I pareri pubblicati sono corredati di eventuali commenti delle istituzioni interessate.
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