Art. 163 · Relazioni speciali della Corte dei conti

Art. 163

Relazioni speciali della Corte dei conti

In vigore dal 25 ott 2012
Relazioni speciali della Corte dei conti 1.   La Corte dei conti trasmette all'istituzione o all'organismo interessati le eventuali osservazioni che, a suo avviso, dovrebbero figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Entro due mesi e mezzo dalla trasmissione di dette osservazioni, l'istituzione o l'organismo interessati comunicano alla Corte dei conti le proprie eventuali risposte a tali osservazioni. Una volta ricevute le risposte dell'istituzione o dell'organismo interessati, la Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale. Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni o degli organismi interessati sono immediatamente trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali decidono, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi. La Corte dei conti adotta tutti i provvedimenti necessari affinché le risposte alle sue osservazioni da parte delle istituzioni o degli organismi interessati siano pubblicate unitamente alla relazione speciale. 2.   I pareri di cui all'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, TFUE che non riguardano proposte o progetti nell'ambito della procedura di consultazione legislativa possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Corte dei conti decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l'istituzione che ha chiesto il parere o l'istituzione cui il parere si riferisce. I pareri pubblicati sono corredati di eventuali commenti delle istituzioni interessate.
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