Art. 47

Mancata produzione dell’attestato

In vigore dal 4 lug 2012
Mancata produzione dell’attestato 1.   Qualora l’attestato di cui all’, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, il giudice o l’autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa. 2.   Qualora l’organo giurisdizionale o l’autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.
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Mancata produzione dell’attestato (Art. 47 Regolamento (UE) 2012/650) — Testo vigente | Portale Normativo