Art. 47
Mancata produzione dell’attestato
In vigore dal 4 lug 2012
Mancata produzione dell’attestato
1. Qualora l’attestato di cui all’, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, il giudice o l’autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.
2. Qualora l’organo giurisdizionale o l’autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.
Storico versioni
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