Art. 49
Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività
In vigore dal 4 lug 2012
Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività
1. La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente notificata all’istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro di esecuzione.
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.
Storico versioni
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