Art. 49

Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

In vigore dal 4 lug 2012
Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività 1.   La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente notificata all’istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro di esecuzione. 2.   La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.
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Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività (Art. 49 Regolamento (UE) 2012/650) — Testo vigente | Portale Normativo