Art. 46

Procedimento

In vigore dal 4 lug 2012
Procedimento 1.   Il procedimento è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. 2.   L’istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione. 3.   La domanda è corredata dei seguenti documenti: a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; b) l’attestato rilasciato dall’organo giurisdizionale o dall’autorità competente dello Stato membro di origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all’.
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Procedimento (Art. 46 Regolamento (UE) 2012/650) — Testo vigente | Portale Normativo