Art. 44
Determinazione del domicilio
In vigore dal 4 lug 2012
Determinazione del domicilio
Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 45 a 58, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell’esecuzione, l’organo giurisdizionale adito applica la legge interna di tale Stato membro.
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