Art. 42
Sospensione del procedimento di riconoscimento
In vigore dal 4 lug 2012
Sospensione del procedimento di riconoscimento
L’organo giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro di origine.
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