Art. 45

Competenza territoriale

In vigore dal 4 lug 2012
Competenza territoriale 1.   La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all’organo giurisdizionale o all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all’. 2.   La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, o dal luogo dell’esecuzione.
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Competenza territoriale (Art. 45 Regolamento (UE) 2012/650) — Testo vigente | Portale Normativo