Art. 28
Validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:650:oj#art-28
Validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
eli:reg:2012:650:oj#art-28
La disposizione disciplina i requisiti di forma per accettare o rinunciare a un'eredità, a un legato o a una quota di legittima, nonché per limitare la propria responsabilità. Per essere valida dal punto di vista formale, la dichiarazione deve rispettare i requisiti stabiliti da una tra due leggi alternative. Tali requisiti possono essere quelli previsti dalla legge applicabile alla successione (a norma dell'articolo 21 o 22) oppure quelli previsti dalla legge dello Stato in cui chi dichiara ha la propria residenza abituale.
La norma mira a stabilire criteri chiari per considerare formalmente valida una dichiarazione successoria, garantendo che sia sufficiente rispettare le forme della legge della successione o quelle del luogo in cui risiede il dichiarante.
Si applica a chiunque effettui una dichiarazione di accettazione o rinuncia a un'eredità, legato o quota di legittima, o una dichiarazione volta a limitare la propria responsabilità nell'ambito di una successione.
Una persona che risiede abitualmente in uno Stato deve rinunciare a un'eredità regolata dalla legge di un altro Stato. La sua dichiarazione di rinuncia sarà considerata valida nella forma se rispetta le regole formali dello Stato della sua residenza abituale, senza dover necessariamente seguire le formalità dell'altro Stato.
Per la validità formale della dichiarazione occorre soddisfare i requisiti previsti dalla legge applicabile alla successione o dalla legge dello Stato di residenza abituale del dichiarante.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.