Art. 28

Validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia

In vigore dal 4 lug 2012
Validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia La dichiarazione riguardante l’accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti previsti: a) dalla legge applicabile alla successione a norma dell’ o dell’; o b) dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale.
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Validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia (Art. 28 Regolamento (UE) 2012/650) — Testo vigente | Portale Normativo