Art. 28
Validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia
In vigore dal 4 lug 2012
Validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia
La dichiarazione riguardante l’accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti previsti:
a)
dalla legge applicabile alla successione a norma dell’ o dell’; o
b)
dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale.
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