Art. 21
Criterio generale
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:650:oj#art-21
Criterio generale
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
eli:reg:2012:650:oj#art-21
Come regola principale, la successione ereditaria è disciplinata dalla legge dello Stato in cui la persona deceduta viveva abitualmente al momento della morte. Questa legge si applica all'intera eredità, a meno che il regolamento stesso non disponga diversamente. Tuttavia, in via del tutto eccezionale, se emerge con chiarezza che il defunto aveva legami evidentemente più stretti con un altro Stato, si applicherà la legge di quest'ultimo.
La norma stabilisce un criterio generale e certo per individuare quale legge nazionale regola l'intera successione ereditaria di una persona al momento della sua scomparsa.
Si applica a chiunque sia coinvolto nella successione di una persona defunta e debba stabilire quale legge statale regoli l'eredità.
Una persona risiede abitualmente in un determinato Stato al momento del decesso; la sua intera successione sarà regolata dalla legge di quello Stato. Tuttavia, se dalle circostanze concrete risulta chiaramente un legame manifestamente più stretto con un altro Paese, sarà la legge di questo secondo Stato a disciplinare l'eredità.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.