Art. 22

Scelta di legge

In vigore dal 4 lug 2012
Scelta di legge 1.   Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. 2.   La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione. 3.   La validità sostanziale dell’atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta. 4.   La modifica o la revoca della scelta di legge devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte.
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Scelta di legge (Art. 22 Regolamento (UE) 2012/650) — Testo vigente | Portale Normativo