Art. 22
Scelta di legge
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Scelta di legge
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L'articolo permette a un individuo di scegliere la legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza (al momento della scelta o al momento della morte) per regolare la propria eredità. Chi ha più cittadinanze può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati a cui appartiene. La scelta deve essere espressa chiaramente all'interno o tramite le clausole di una disposizione a causa di morte. La validità sostanziale dell'atto di scelta è valutata in base alla legge scelta, mentre l'eventuale modifica o revoca deve seguire le stesse regole di forma previste per modificare o revocare una disposizione a causa di morte.
La norma consente a una persona di decidere in anticipo quale legge nazionale debba regolare la propria intera successione, collegandola alla propria cittadinanza.
Si applica a qualsiasi persona che intenda regolare la propria successione ereditaria scegliendo la legge di uno Stato di cui ha la cittadinanza.
Una persona con doppia cittadinanza decide di redigere un atto a causa di morte indicando espressamente di voler regolare l'intera successione secondo la legge di uno dei suoi due Stati di appartenenza. Se in seguito desidera revocare o modificare questa indicazione, dovrà farlo rispettando i requisiti di forma previsti per gli atti di disposizione a causa di morte.
La scelta, la modifica o la revoca devono essere effettuate nella forma di una disposizione a causa di morte (o risultare dalle relative clausole/condizioni di forma).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.