Art. 23
Ambito di applicazione della legge applicabile
In vigore dal 4 lug 2012
Ambito di applicazione della legge applicabile
1. La legge designata a norma dell’ o dell’ regola l’intera successione.
2. Tale legge regola in particolare:
a)
le cause, il momento e il luogo dell’apertura della successione;
b)
l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite;
c)
la capacità di succedere;
d)
la diseredazione e l’indegnità;
e)
il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato;
f)
i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell’eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori, fatti salvi i poteri di cui all’, paragrafi 2 e 3;
g)
la responsabilità per i debiti ereditari;
h)
la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell’eredità o degli eredi;
i)
la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari;
j)
la divisione dell’eredità.
Storico versioni
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