Art. 23 · Ambito di applicazione della legge applicabile

Art. 23

Ambito di applicazione della legge applicabile

In vigore dal 4 lug 2012
Ambito di applicazione della legge applicabile 1.   La legge designata a norma dell’ o dell’ regola l’intera successione. 2.   Tale legge regola in particolare: a) le cause, il momento e il luogo dell’apertura della successione; b) l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite; c) la capacità di succedere; d) la diseredazione e l’indegnità; e) il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato; f) i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell’eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori, fatti salvi i poteri di cui all’, paragrafi 2 e 3; g) la responsabilità per i debiti ereditari; h) la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell’eredità o degli eredi; i) la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari; j) la divisione dell’eredità.
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