Art. 19

Provvedimenti provvisori e cautelari

In vigore dal 4 lug 2012
Provvedimenti provvisori e cautelari I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti agli organi giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:650:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Provvedimenti provvisori e cautelari (Art. 19 Regolamento (UE) 2012/650) — Testo vigente | Portale Normativo