Art. 4
Informazioni periodiche
In vigore dal 29 giu 2012
Informazioni periodiche
A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, le autorità competenti forniscono all’AESFEM le seguenti informazioni su base trimestrale:
a)
la posizione corta netta aggregata quotidianamente detenuta in ciascun titolo azionario che compone il principale indice di borsa nazionale specificato dall’autorità competente interessata;
b)
la posizione corta netta aggregata a fine trimestre detenuta in ciascun titolo azionario che non compone l'indice di cui alla lettera a);
c)
la posizione corta netta aggregata quotidianamente in ciascun emittente sovrano;
d)
se del caso, le posizioni scoperte aggregate quotidianamente in credit default swap su emittenti sovrani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2012:826:oj#art-4