Art. 2
Notifica di posizioni corte nette in titoli azionari, debito sovrano e posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani
In vigore dal 29 giu 2012
Notifica di posizioni corte nette in titoli azionari, debito sovrano e posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani
1. La notifica effettuata a norma dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 1, oppure dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 236/2012, contiene le informazioni specificate nella tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento.
La notifica è presentata per mezzo del modulo predisposto dall’autorità competente interessata secondo il formato di cui all’allegato II.
2. Se l'autorità competente dispone di sistemi sicuri che consentano di identificare con certezza la persona che effettua la notifica e il titolare della posizione, comprese tutte le informazioni contenute nei campi da 1 a 7 della tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento, non è necessario compilare i relativi campi nel modulo di notifica.
3. Se la notifica di cui al paragrafo 1 trasmessa da una persona fisica o giuridica contiene un errore, la stessa persona, non appena ne viene a conoscenza, trasmette una domanda di annullamento all’autorità competente interessata.
Tale annullamento avviene per mezzo di un modulo predisposto da tale autorità competente secondo il formato di cui all'allegato III.
Se necessario, la persona fisica o giuridica interessata trasmette una nuova notifica conformemente ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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