Art. 4 · Informazioni periodiche

Art. 4

Informazioni periodiche

In vigore dal 29 giu 2012
Informazioni periodiche A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, le autorità competenti forniscono all’AESFEM le seguenti informazioni su base trimestrale: a) la posizione corta netta aggregata quotidianamente detenuta in ciascun titolo azionario che compone il principale indice di borsa nazionale specificato dall’autorità competente interessata; b) la posizione corta netta aggregata a fine trimestre detenuta in ciascun titolo azionario che non compone l'indice di cui alla lettera a); c) la posizione corta netta aggregata quotidianamente in ciascun emittente sovrano; d) se del caso, le posizioni scoperte aggregate quotidianamente in credit default swap su emittenti sovrani.
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