Art. 6

Calcolo del volume degli scambi per la determinazione della sede principale di negoziazione di un titolo azionario

In vigore dal 29 giu 2012
Calcolo del volume degli scambi per la determinazione della sede principale di negoziazione di un titolo azionario 1.   Per il calcolo del volume degli scambi a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012, l’autorità competente interessata si basa sulle migliori informazioni disponibili, che possono includere: a) informazioni pubblicamente disponibili; b) dati sulle operazioni ottenuti a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); c) informazioni fornite dalle sedi di negoziazione in cui il titolo azionario è negoziato; d) informazioni fornite da un'altra autorità competente, comprese le autorità competenti di paesi terzi; e) informazioni fornite dall'emittente del titolo azionario; f) informazioni fornite da altri terzi, inclusi fornitori di dati. 2.   Nella determinazione delle migliori informazioni disponibili, l’autorità competente interessata procura, per quanto ragionevolmente possibile: a) di dare priorità alle informazioni disponibili al pubblico rispetto ad altre fonti di informazione; b) che l’informazione riguardi tutte le sessioni di negoziazione nel periodo di riferimento, indipendentemente dal fatto che il titolo azionario sia stato negoziato o meno in tutte le sessioni; c) che le operazioni comunicate e incluse nei calcoli siano conteggiate una volta sola; d) che le operazioni comunicate tramite una sede di negoziazione, ma eseguite al di fuori della stessa, non siano conteggiate. 3.   Il volume degli scambi in una determinata sede di negoziazione è considerato pari a zero se il titolo azionario non è più ammesso alla negoziazione in tale sede di negoziazione, anche se il titolo azionario era ammesso alla negoziazione in tale sede nel periodo assunto a riferimento per il calcolo.
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