Art. 6
Affidamento a terzi
In vigore dal 19 giu 2012
Affidamento a terzi
1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può affidare a terzi talune attività del sistema di farmacovigilanza. Egli mantiene tuttavia l’intera responsabilità della completezza e dell’esattezza del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza.
2. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio redige un elenco degli affidamenti a terzi di cui al paragrafo 1, in cui sono specificati i prodotti e i territori interessati.
Storico versioni
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