Art. 40

Disposizioni transitorie

In vigore dal 19 giu 2012
Disposizioni transitorie 1.   L’obbligo per i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio, le autorità competenti nazionali e l’agenzia di utilizzare la terminologia di cui all’, paragrafo 1, lettere da c) a g), si applica a decorrere dal 1o luglio 2016. 2.   L’, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o luglio 2016. 3.   L’obbligo per i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio di conformarsi al formato e al contenuto di cui agli articoli da 29 a 38 si applica a decorrere dal 10 gennaio 2013.
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