Art. 34

Contenuto dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza

In vigore dal 19 giu 2012
Contenuto dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza 1.   Il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza si basa su tutti i dati disponibili ed è incentrato sulle nuove informazioni emerse dopo la chiusura dei dati dell’ultimo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza. 2.   Il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza fornisce una stima precisa della popolazione esposta al medicinale e comprende tutti i dati relativi al volume delle vendite e al volume delle prescrizioni. Questa stima dell’esposizione è accompagnata da un’analisi qualitativa e quantitativa dell’uso effettivo che indica, se del caso, in che modo l’uso effettivo differisce dall’uso indicato sulla base di tutti i dati di cui dispone il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, compresi i risultati degli studi osservazionali o di utilizzazione del medicinale. 3.   Il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza contiene i risultati delle valutazioni dell’efficacia delle attività di minimizzazione dei rischi pertinenti per la valutazione dei rischi e dei benefici. 4.   I titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio non sono tenuti a includere sistematicamente gli elenchi dettagliati dei casi individuali, comprese le reazioni cliniche, nel rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza, ma riportano le reazioni cliniche nella sezione relativa alla valutazione dei rischi del rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza se fa parte integrante dell’analisi scientifica di un segnale o di un problema di sicurezza figurante in tale sezione. 5.   Sulla base della valutazione dei dati cumulati relativi alla sicurezza e dell’analisi dei rischi e dei benefici, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio trae conclusioni nel rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza circa la necessità di modifiche e/o misure, comprese le implicazioni per il riassunto approvato delle caratteristiche del prodotto per i prodotti per i quali è presentato il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza. 6.   Salvo diversa indicazione nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione e delle frequenze di presentazione di cui all’articolo 107 quater della direttiva 2001/83/CE o diverso accordo con le autorità competenti nazionali o con l’agenzia, secondo il caso, è predisposto un unico rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per tutti i medicinali contenenti la stessa sostanza attiva e autorizzati per uno stesso titolare di autorizzazione all’immissione in commercio. Il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza copre tutte le indicazioni, le vie di somministrazione, le forme di dosaggio e i regimi posologici, indipendentemente dal fatto che i medicinali siano autorizzati sotto nomi diversi e con procedure distinte. Se del caso, i dati relativi a una particolare indicazione, forma di dosaggio, via di somministrazione o posologia sono presentati in una sezione separata del rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza e i problemi di sicurezza sono trattati di conseguenza. 7.   Salvo diversa indicazione nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione e delle frequenze di presentazione di cui all’articolo 107 quater della direttiva 2001/83/CE, se la sostanza oggetto del rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza è anche autorizzata come componente di un medicinale a combinazione fissa, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio o presenta un separato rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per la combinazione di sostanze attive autorizzate per lo stesso titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, con rimandi ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per le singole sostanze, o fornisce i dati relativi alla combinazione in uno dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per le singole sostanze.
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